Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Posizioni  stipendiali  e   trattamenti   economici   del   personale
                             scolastico 
 
  1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale,
attivata ai sensi dell'articolo 8, comma  14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilita'  dell'anno
2012  ai  fini  della  maturazione  dell'anzianita'  stipendiale,   e
comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre  2013,  n.  122,  non  sono  adottati  i
provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del
personale scolastico interessato dalla  predetta  sessione  negoziale
che ne  abbia  acquisita  una  superiore  nell'anno  2013  in  virtu'
dell'anzianita' economica attribuita nel  medesimo  anno.  Non  sono,
inoltre, adottati i provvedimenti  di  recupero  dei  pagamenti  gia'
effettuati  a   partire   dal   1°   gennaio   2013   in   esecuzione
dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. 
  2. In relazione alla mancata adozione per il  periodo  indicato  al
comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla  conclusione  della
sessione negoziale di cui al medesimo  comma  1,  e'  accantonata  la
somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme  iscritte  nel  conto
dei  residui  sul  Fondo  di  cui  all'articolo  64,  comma  9,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui  58,1  milioni  relativi  a
somme gia' corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva  la  facolta'  di
disporre delle predette somme con la sessione negoziale. 
  3. In caso di mancata conclusione entro il  30  giugno  2014  della
sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma  2  e'
conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta
acquisita all'erario. 
  4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco
della  maturazione  delle  posizioni  stipendiali  e   dei   relativi
incrementi  economici  di  cui  all'articolo   9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2013, n. 122, per  il  personale  della  scuola  non  trova
applicazione per  l'anno  2014,  nell'ambito  degli  stanziamenti  di
bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in  relazione  alle
disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9,  comma  1,  del
predetto  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come   prorogato
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma  14,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: 
              «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche). - (Omissis). 
              14. Fermo quanto previsto dall'art. 9,  le  risorse  di
          cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6  agosto
          2008, n.  133,  sono  comunque  destinate,  con  le  stesse
          modalita' di cui al comma 9, secondo  periodo,  del  citato
          art. 64,  al  settore  scolastico.  Alle  stesse  finalita'
          possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
          una specifica sessione negoziale concernente interventi  in
          materia contrattuale per il personale della  scuola,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato  e
          nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
          finanza pubblica. La destinazione  delle  risorse  previste
          dal presente comma e' stabilita con decreto di  natura  non
          regolamentare      del      Ministro       dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  4  settembre
          2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del  blocco
          della contrattazione e degli automatismi stipendiali per  i
          pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  ottobre  2013,  n.
          251: 
              «Art.  1  (Contenimento  delle  spese  in  materia   di
          pubblico impiego). - 1. In  attuazione  a  quanto  previsto
          dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111: 
                (Omissis). 
                b) le disposizioni recate dall'art. 9, comma 23,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono
          prorogate fino al 31 dicembre 2013; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  64,  comma  9,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          S.O.: 
              «Capo II 
              Contenimento della spesa per il pubblico impiego 
              Art. 64  (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - (Omissis). 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  4  settembre
          2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del  blocco
          della contrattazione e degli automatismi stipendiali per  i
          pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  ottobre  2013,  n.
          251: 
              «Art.  1  (Contenimento  delle  spese  in  materia   di
          pubblico impiego). - 1. In  attuazione  a  quanto  previsto
          dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111: 
                (Omissis). 
                b) le disposizioni recate dall'art. 9, comma 23,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono
          prorogate fino al 31 dicembre 2013; 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  1,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: 
              «Capo III 
              Contenimento  delle  spese  in   materia   di   impiego
          pubblico, invalidita' e previdenza 
              Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di  impiego
          pubblico).  -  1.  Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il
          trattamento economico complessivo dei  singoli  dipendenti,
          anche  di   qualifica   dirigenziale,   ivi   compreso   il
          trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti
          delle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  non  puo'  superare,  in  ogni  caso,   il
          trattamento ordinariamente spettante per  l'anno  2010,  al
          netto degli effetti derivanti da eventi straordinari  della
          dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni  dipendenti
          da eventuali arretrati, conseguimento di  funzioni  diverse
          in corso d'anno, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  dal
          comma 21, terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di
          carriera   comunque   denominate,   maternita',   malattia,
          missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo  periodo,
          e dall'art. 8, comma 14. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a),
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  4  settembre
          2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del  blocco
          della contrattazione e degli automatismi stipendiali per  i
          pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  ottobre  2013,  n.
          251: 
              «Art.  1  (Contenimento  delle  spese  in  materia   di
          pubblico impiego). - 1. In  attuazione  a  quanto  previsto
          dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111: 
                a) le disposizioni recate dall'art.  9,  commi  1,  2
          nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, sono prorogate  fino  al  31  dicembre
          2014. Sono pertanto escluse da tale  proroga,  per  effetto
          della declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  del
          decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte  qua,  sancita
          dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del  2012,
          le disposizioni dell'art. 9, comma 2, nella  parte  in  cui
          viene  disposta  la  riduzione  dei  trattamenti  economici
          complessivi dei  singoli  dipendenti,  anche  di  qualifica
          dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle
          amministrazioni pubbliche,  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma  3  dell'art.  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella  misura  del  5
          per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi  annui
          e del 10 per cento per  quella  superiore  a  150.000  euro
          lordi annui. Resta altresi' ferma la inapplicabilita' delle
          disposizioni di cui ai  commi  1  e  21,  secondo  e  terzo
          periodo,  prevista  dal  comma  22,  ultimo  periodo,   del
          predetto decreto-legge nei confronti del personale  di  cui
          alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della
          citata sentenza n.  223  del  2012,  del  comma  21,  primo
          periodo,  nei  confronti  del  personale   dalla   medesima
          contemplato; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  18
          dicembre1997,   n.   440   (Istituzione   del   Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli interventi perequativi), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298: 
              «Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1.  La  dotazione  del
          fondo di cui all'art. 1 e' determinata in lire 100 miliardi
          per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e  in
          lire  345  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno   1999.
          All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1997-1999,  al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente  utilizzando,
          per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998  e
          1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
          istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998  e  lire
          245 miliardi per  l'anno  1999,  l'accantonamento  relativo
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».